N. 148 ORDINANZA 22 aprile - 3 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Espulsione - Differimento di esecuzione, con trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e di assistenza - Durata - Fissazione con provvedimento dell'autorita' giudiziaria - Omessa previsione - Sostanziale rimessione all'autorita' amministrativa del momento dell'espulsione - Questione gia' rigettata - Carenza di profili e argomenti nuovi - Manifesta infondatezza. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 1, 4 e 5. - Costituzione, art. 3. Straniero - Espulsione - Trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza - Obbligo del questore di dare avviso al difensore dell'inizio della misura - Prospettata diminuzione della garanzia di difesa della persona trattenuta - Questione gia' esaminata e dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3. - Costituzione, art. 24. Straniero - Espulsione - Trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza - Prospettata lesione del diritto di difesa - Disposizione priva di forza di legge - Manifesta inammissibilita'. - D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20. - Costituzione, art. 24. (002C0373) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 8-5-2002)

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