N. 155 SENTENZA 24 aprile - 7 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Radiotelevisione - Trasmissioni di comunicazione politica - Obbligo di assicurare la parita' di accesso tra i soggetti partecipanti - Lamentata limitazione della "identita' politica" delle emittenti private in contrasto con la liberta' di opinione dei mezzi di diffusione - Riferibilita' dei limiti ai profili organizzativi delle imprese - Non fondatezza della questione. - Legge 22 febbraio 2000, n. 28, artt. 1, 2, 3, 4, 5. - Costituzione, artt. 3, 21. Radiotelevisione - Campagne elettorali e referendarie - Limitazioni alla propaganda elettorale - Prospettata, irragionevole, discriminazione delle imprese radiotelevisive, rispetto alla stampa periodica - Disomogeneita' delle situazioni poste a confronto - Non fondatezza della questione. - Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7. - Costituzione, artt. 3, 21. Radiotelevisione - Campagne elettorali e referendarie - Messaggi politici autogestiti - Trasmissione gratuita da parte delle emittenti nazionali, senza rimborso da parte dello Stato (previsto, invece, per le emittenti locali) - Prospettata sostanziale espropriazione senza indennizzo - Non fondatezza della questione. - Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5. - Costituzione, art. 42. (002C0380) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 15-5-2002)

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