Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Radiotelevisione - Trasmissioni di comunicazione politica - Obbligo
di assicurare la parita' di accesso tra i soggetti partecipanti -
Lamentata limitazione della "identita' politica" delle emittenti
private in contrasto con la liberta' di opinione dei mezzi di
diffusione - Riferibilita' dei limiti ai profili organizzativi
delle imprese - Non fondatezza della questione.
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28, artt. 1, 2, 3, 4, 5.
- Costituzione, artt. 3, 21.
Radiotelevisione - Campagne elettorali e referendarie - Limitazioni
alla propaganda elettorale - Prospettata, irragionevole,
discriminazione delle imprese radiotelevisive, rispetto alla stampa
periodica - Disomogeneita' delle situazioni poste a confronto - Non
fondatezza della questione.
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7.
- Costituzione, artt. 3, 21.
Radiotelevisione - Campagne elettorali e referendarie - Messaggi
politici autogestiti - Trasmissione gratuita da parte delle
emittenti nazionali, senza rimborso da parte dello Stato (previsto,
invece, per le emittenti locali) - Prospettata sostanziale
espropriazione senza indennizzo - Non fondatezza della questione.
- Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, comma 5.
- Costituzione, art. 42.
(002C0380)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 15-5-2002)
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