N. 163 ORDINANZA 24 aprile - 7 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione e intervento in giudizio - Difensore della parte attrice nel giudizio a quo - Inammissibilita'. Avvocato e procuratore - Praticanti procuratori ammessi al patrocinio - Limitazione territoriale all'esercizio dell'attivita' davanti agli organi giurisdizionali - Prospettata, irragionevole, disparita' di trattamento, rispetto agli avvocati, pur dopo la unificazione delle due professioni - Discrezionalita' legislativa in materia - Manifesta infondatezza della questione. - R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), art. 8, secondo comma. - Costituzione, art. 3. (002C0388) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 15-5-2002)

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