N. 190 ORDINANZA 6 - 10 maggio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regioni in genere - Tasse sulle concessioni regionali - Imposizione di tassa alle filiali di agenzie di viaggio, aventi sede principale in altra Regione - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalita' della norma contestata - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, tariffa allegata, voce 23. - Costituzione, artt. 11, 41, 117 (in relazione all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217) e 120. Regione Emilia-Romagna - Agenzie di viaggio e turismo - Apertura di filiali - Soggezione ad autorizzazione regionale e ai connessi adempimenti - Intervenuta innovazione normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Legge Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23, artt. 5, comma 1; 6, comma 1, lettera g), e 3; 8, commi 4 e 6. - Costituzione, artt. 41, 117 (in relazione all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217) e 120; trattato Unione europea, artt. 30, 52 e 59. (002C0434) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 15-5-2002)

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