N. 289 ORDINANZA 19 - 26 giugno 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Divieto di concedere i benefici - Applicabilita' a tutti i condannati nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una misura alternativa anziche' ai soli condannati per determinati delitti (previsti nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario) - Asserita, irragionevole, disparita' di trattamento, con pregiudizio della funzione rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater, comma 2. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma. (002C0631) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 3-7-2002)

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