Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Divieto di
concedere i benefici - Applicabilita' a tutti i condannati nei cui
confronti e' stata disposta la revoca di una misura alternativa
anziche' ai soli condannati per determinati delitti (previsti
nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario) - Asserita,
irragionevole, disparita' di trattamento, con pregiudizio della
funzione rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della
questione.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58-quater, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma.
(002C0631)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 3-7-2002)
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