N. 306 SENTENZA 20 giugno - 3 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Atto introduttivo del giudizio - Impugnazione governativa di deliberazione statutaria regionale - Autoqualificazione come ricorso per conflitto di attribuzione - Improprieta' - Interpretazione dell'atto, in base al suo contenuto, come proposizione, in via principale, di una questione di legittimita' costituzionale. - Costituzione, art. 123, secondo comma; legge cost. 22 novembre 1999, n. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31, secondo comma, 33, ultimo comma. Statuto regionale - Controllo di legittimita' costituzionale - Termine per promuovere la questione dinanzi alla Corte costituzionale - Interpretazione. - Costituzione, art. 123. Regione Marche - Deliberazione legislativa statutaria - Denominazioni da utilizzare per il Consiglio regionale e per i consiglieri regionali negli atti ufficiali della Regione - Integrazione con quelle di "Parlamento" e "Deputato" delle Marche - Ricorso governativo in via di azione - Accoglimento - Violazione del divieto costituzionale a siffatte ulteriori qualificazioni in ambito regionale - Riferibilita' esclusiva delle denominazioni cosi' introdotte al Parlamento nazionale e ai suoi membri - Illegittimita' costituzionale. - Deliberazione legislativa statutaria approvata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001. - Costituzione, artt. 55, 121, 122, primo e quarto comma, 123, primo comma. (002C0649) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 10-7-2002)

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