N. 309 ORDINANZA 20 giugno - 3 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione di parti in giudizio - Effettuazione oltre il termine prescritto - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3. Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici dirigenti - Opzione per il rapporto di lavoro esclusivo Esercizio entro un termine prefissato - Mancata predisposizione di strutture idonee all'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria - Prospettata violazione del principio di buon andamento, del diritto al lavoro e del principio di parita' di trattamento - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15-quater, commi 2 e 3, 15-sexies (nel testo modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229); d.lgs. 2 marzo 2000, n. 49, art. 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 15-quater, commi 2, 3, 4, 15-sexies, 15-quinquies, comma 10, 72. - Costituzione, artt. 3, 4, 32, 35, 97 e 76. (002C0652) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 10-7-2002)

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