N. 316 ORDINANZA 20 giugno - 4 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio di appello - Riconosciuta erroneita' della dichiarazione di improcedibilita' emessa dal giudice di primo grado - Potere del giudice di appello di decidere nel merito disponendo, se necessario, la rinnovazione del dibattimento, anziche' rinviare gli atti al giudice di primo grado - Assunto contrasto con il diritto di difesa, per incongrua privazione di un grado di giudizio, e con il principio di parita' di trattamento degli imputati - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 604, comma 6. - Costituzione, artt. 3 e 24. (002C0683) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 10-7-2002)

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