N. 333 ORDINANZA 1 - 9 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Giudizio di appello - Immediata precisazione delle conclusioni, anche nell'ipotesi in cui l'appellato si sia costituito nella stessa udienza di comparizione - Ritenuta esclusione del potere di fissare una nuova udienza - Asserita irragionevole diversita' di trattamento in danno dell'appellante, con violazione del diritto di difesa e del principio di parita' delle parti nel processo - Mancata considerazione di una ragionevole interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. civ., art. 352. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma. (002C0701) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 17-7-2002)

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