N. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 settembre 2002

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 settembre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria per il recupero e la riqualificazione dei centri storici e per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi - Disciplina della denuncia di inizio di attivita' - Lamentata invasione di competenze statali esclusive (in materia di "ordinamento penale" e di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali") - Esorbitanza dalla potesta' regionale concorrente in materia di "governo del territorio" - Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia. - Legge della Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29, art. 5, commi 3, primo periodo, 5, secondo periodo, 6, 7, 8 e 10. - Costituzione, art.117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo; decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria per il recupero e la riqualificazione dei centri storici e per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi - Previsione secondo cui la disposizioni regionali riguardanti la denuncia di inizio di attivita' "sostituiscono" la normativa introdotta dalla legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo) - Denunciata impossibilita' che una legge regionale abroghi o sostituisca disposizioni legislative statali (sia pur limitatamente al territorio della Regione legislatrice) - Mancata previsione del limite territoriale - Incertezza circa l'ambito di applicazione della disciplina regionale. - Legge della Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29, art. 24. - Costituzione, art.117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria per il recupero e la riqualificazione dei centri storici e per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi - Requisiti igienico-sanitari per gli interventi negli ambiti di degrado dei centri storici - Prevista possibilita' per il Comune di non rispettare norme legislative e regolamentari in tema di salvaguardia igienico-sanitaria - Denunciato contrasto con un principio fondamentale dell'ordinamento. - Legge della Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29, art. 8. - Costituzione, art. 117. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria per il recupero e la riqualificazione dei centri storici e per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi - Verifica del rispetto della legge e poteri sostitutivi - Prevista nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia o ritardo nell'assunzione di provvedimenti da parte dei Comuni - Denunciata invasione di competenza statale esclusiva in materia - Asserita sostituzione, da parte della legge regionale, di norme del testo unico sull'ordinamento degli enti locali. - Legge della Regione Liguria 10 luglio 2002, n. 29, art. 22, comma 2. - Costituzione, artt. 114, commi primo e secondo, 117, comma secondo, lettera p), 120, comma secondo; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 136, 141 e 247. (002C0937) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 30-10-2002)

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