N. 466 SENTENZA 20 novembre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Rilevanza delle questioni - Motivazione addotta dal giudice rimettente - Plausibilita' - Rigetto delle eccezioni di inammissibilita' prospettate ex adverso - Ininfluenza di aspetti estranei al giudizio introdotto. Radiotelevisione - Emittenti private - Radiodiffusione su frequenze terrestri analogiche in ambito nazionale - Divieto di irradiare piu' del 20% dei programmi televisivi - Reti eccedenti il limite prescritto - Cessazione del regime transitorio, con obbligo di trasmettere i programmi esclusivamente via satellite o via cavo - Mancata previsione di un termine finale certo e non prorogabile (non oltre il 31 dicembre 2003) - Contrasto con il principio del pluralismo dei mezzi di informazione - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, comma 7. - Costituzione, artt. 3 e 21. Radiotelevisione - Emittenti private - Radiodiffusione su frequenze terrestri analogiche in ambito nazionale - Periodo transitorio in deroga al prescritto limite di irradiazione dei programmi televisivi - Determinazione da parte dell'Autorita' indipendente preposta a garanzia del settore delle comunicazioni - Prospettato contrasto con i principi di ragionevolezza, del pluralismo, della liberta' di iniziativa economica e con il giudicato costituzionale - Non fondatezza della questione. - Legge 31 luglio 1997, n. 249, artt. 2, comma 6, e 3, comma 6. - Costituzione, artt. 3, 21, 41 e 136. (002C1069) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 27-11-2002)

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