Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Rilevanza delle questioni - Motivazione addotta dal giudice
rimettente - Plausibilita' - Rigetto delle eccezioni di
inammissibilita' prospettate ex adverso - Ininfluenza di aspetti
estranei al giudizio introdotto.
Radiotelevisione - Emittenti private - Radiodiffusione su frequenze
terrestri analogiche in ambito nazionale - Divieto di irradiare
piu' del 20% dei programmi televisivi - Reti eccedenti il limite
prescritto - Cessazione del regime transitorio, con obbligo di
trasmettere i programmi esclusivamente via satellite o via cavo -
Mancata previsione di un termine finale certo e non prorogabile
(non oltre il 31 dicembre 2003) - Contrasto con il principio del
pluralismo dei mezzi di informazione - Illegittimita'
costituzionale in parte qua.
- Legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, comma 7.
- Costituzione, artt. 3 e 21.
Radiotelevisione - Emittenti private - Radiodiffusione su frequenze
terrestri analogiche in ambito nazionale - Periodo transitorio in
deroga al prescritto limite di irradiazione dei programmi
televisivi - Determinazione da parte dell'Autorita' indipendente
preposta a garanzia del settore delle comunicazioni - Prospettato
contrasto con i principi di ragionevolezza, del pluralismo, della
liberta' di iniziativa economica e con il giudicato costituzionale
- Non fondatezza della questione.
- Legge 31 luglio 1997, n. 249, artt. 2, comma 6, e 3, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 21, 41 e 136.
(002C1069)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 27-11-2002)
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