N. 478 SENTENZA 26 novembre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione in giudizio - Tardiva effettuazione - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, secondo comma. Parametro costituzionale - Riferimento a norma costituzionale abrogata (in data anteriore alle ordinanze di rimessione) - Contestuale richiamo ad altro parametro - Sufficienza, ai fini dell'ammissibilita' della questione. - Costituzione, artt. 5 e 128 (abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3). Rilevanza della questione - Plausibile interpretazione delle norme denunciate e sufficiente descrizione delle fattispecie all'esame del giudice a quo - Reiezione delle eccezioni di inammissibilita' su assunto contrario. Ambiente (tutela dell') - Piani paesistici - Arcipelago delle isole Eolie - Piano territoriale paesistico - Procedura di elaborazione e approvazione - Mancata previsione di adeguata partecipazione degli enti locali interessati - Non fondatezza della questione. - D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 149. - Costituzione, artt. 5 e 128. Regione Siciliana - Procedimento amministrativo - Disciplina della partecipazione degli enti interessati - Inapplicabilita' con riguardo all'attivita' di pianificazione - Prospettata lesione dell'autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10, art. 14. - Costituzione, artt. 5 e 128. (002C1102) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 4-12-2002)

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