N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 gennaio 2003

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 gennaio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Sanita' pubblica - Regione Piemonte - Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali - Previsto riconoscimento, finalizzato al pluralismo scientifico e alla liberta' di scelta del paziente, della pratica dell'agopuntura, della fitoterapia, della omeopatia, della omotossicologia e di altre otto (8) pratiche omologhe - Attribuzione ad una Commissione permanente dei compiti di promozione di tali pratiche, di monitoraggio e di previsione di spesa, di definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti di formazione degli operatori, di verifica dei requisiti occorrenti per la iscrizione in apposito registro regionale - Disciplina transitoria per l'iscrizione in tale "albo" degli operatori gia' esercenti sul territorio regionale le pratiche non convenzionali - Denunciata esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di professioni - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di sanita' - Mancata osservanza dei "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario" in tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi. - Legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25. - Costituzione, art.117, commi primo e terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, comma 3 (sostituito dall'art. 7 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517); legge 26 febbraio 1999, n. 42, art. 1, comma 2. (003C0022) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 12-2-2003)

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