N. 2
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
9 gennaio 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 gennaio 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Sanita' pubblica - Regione Piemonte - Regolamentazione delle pratiche
terapeutiche e delle discipline non convenzionali - Previsto
riconoscimento, finalizzato al pluralismo scientifico e alla
liberta' di scelta del paziente, della pratica dell'agopuntura,
della fitoterapia, della omeopatia, della omotossicologia e di
altre otto (8) pratiche omologhe - Attribuzione ad una Commissione
permanente dei compiti di promozione di tali pratiche, di
monitoraggio e di previsione di spesa, di definizione dei requisiti
minimi per il riconoscimento degli istituti di formazione degli
operatori, di verifica dei requisiti occorrenti per la iscrizione
in apposito registro regionale - Disciplina transitoria per
l'iscrizione in tale "albo" degli operatori gia' esercenti sul
territorio regionale le pratiche non convenzionali - Denunciata
esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente della Regione
in materia di professioni - Violazione dei principi fondamentali
della legislazione statale in materia di sanita' - Mancata
osservanza dei "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario" in
tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
- Legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25.
- Costituzione, art.117, commi primo e terzo; d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, art. 6, comma 3 (sostituito dall'art. 7 del d.lgs. 7
dicembre 1993, n. 517); legge 26 febbraio 1999, n. 42, art. 1,
comma 2.
(003C0022)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 12-2-2003)
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