N. 103 SENTENZA 26 marzo - 1 aprile 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Parametro del giudizio - Norme costituzionali sul riparto di competenze tra Stato e Provincia autonoma - Sopravvenuta modifica - Decisione alla stregua della formulazione anteriore alla riforma. - Costituzione, Titolo V, Parte seconda. Parametro del giudizio - Modifica sopravvenuta - Prevalenza sulle norme degli statuti speciali di autonomia - Condizione. - Legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10. Sanita' pubblica - Laboratori di analisi - Determinazione di requisiti e di criteri per il loro riconoscimento - Potere riservato al Ministro della sanita' - Ricorso della Provincia di Trento - Prospettata violazione dell'autonomia normativa e amministrativa provinciale - Non fondatezza della questione. - D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, art. 3-bis, comma 5, introdotto dall'art. 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, numero 10, e 16; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Sanita' pubblica - Funzioni amministrative di vigilanza e controllo - Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti a laboratori di analisi - Attribuzione del relativo potere ad organi ministeriali (Ministero della sanita) Violazione della riserva alle Province autonome di Trento e Bolzano della competenza in materia - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, art. 3-bis, comma 7, introdotto dall'art. 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 9, numero 10; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 10; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4. (003C0345) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 9-4-2003)

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