Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Questione promossa in via principale avverso disposizioni di legge
statale - Ricorsi anteriori alla modifica del titolo V Cost. -
Decisione alla stregua delle previgenti disposizioni
costituzionali.
- Costituzione, titolo V, Parte seconda; legge cost. 18 ottobre 2001,
n. 3.
Turismo - Principi e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo
del settore - Fissazione rimessa alla competenza regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e
Liguria - Prospettata lesione delle competenze regionali, del
principio di leale collaborazione e del ruolo costituzionale delle
regioni - Operativita' immediata della legge censurata limitata ad
aspetti organizzativi di competenza statale - Possibilita'
ulteriore di disciplina regionale in materia - Sopravvenuta carenza
di interesse al ricorso - Inammissibilita' della questione.
- Legge 29 marzo 2001, n. 135, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11.
- Costituzione, artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118, 119; legge 15 marzo
1997, n. 59, artt. 1 e 2; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 43 e
44.
(003C0614)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 11-6-2003)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.