N. 197 SENTENZA 23 maggio - 5 giugno 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Questione promossa in via principale avverso disposizioni di legge statale - Ricorsi anteriori alla modifica del titolo V Cost. - Decisione alla stregua delle previgenti disposizioni costituzionali. - Costituzione, titolo V, Parte seconda; legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Turismo - Principi e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del settore - Fissazione rimessa alla competenza regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria - Prospettata lesione delle competenze regionali, del principio di leale collaborazione e del ruolo costituzionale delle regioni - Operativita' immediata della legge censurata limitata ad aspetti organizzativi di competenza statale - Possibilita' ulteriore di disciplina regionale in materia - Sopravvenuta carenza di interesse al ricorso - Inammissibilita' della questione. - Legge 29 marzo 2001, n. 135, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. - Costituzione, artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118, 119; legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1 e 2; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 43 e 44. (003C0614) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 11-6-2003)

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