N. 211 SENTENZA 4 - 18 giugno 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione forzata - Crediti vantati nei confronti di enti locali - Nullita' del processo esecutivo - Rilevabilita' d'ufficio - Nullita' eccepita dal Comune esecutato - Difetto evidente di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, comma 2. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma. Esecuzione forzata - Esecuzione nei confronti di enti locali - Impignorabilita' di somme destinate a fini espressamente indicati - Mancata esclusione della impignorabilita' in caso di emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati senza l'osservanza dell'ordine cronologico delle fatture o delle deliberazioni di impegno - Irragionevole disparita' di trattamento, rispetto alla disciplina stabilita per le aziende sanitarie - Dichiarazione di incostituzionalita' gia' adottata negli stessi termini nei confronti di norma di identico contenuto - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di altre censure. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, commi 2, 3 e 4. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma (e art. 97). (003C0698) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 25-6-2003)

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