Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Misure di sicurezza - Ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario - Proscioglimento di imputati infermi di mente incapaci
totali (per delitti comportanti una pena edittale superiore nel
massimo a due anni) - Ordine di ricovero in ospedale psichiatrico
giudiziario - Rigido automatismo della misura disposta dal giudice
- Esclusione della possibilita' di disporre una diversa misura di
sicurezza (quale la liberta' vigilata) idonea ad assicurare
adeguate cure e il controllo della pericolosita' sociale
dell'infermo - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Cod. pen., art. 222.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.
Misure di sicurezza - Assegnazione a una casa di cura e custodia -
Applicabilita' della misura agli infermi per vizio parziale di
mente, condannati a pena diminuita, e non anche agli imputati
prosciolti per totale incapacita' psichica - Non fondatezza della
questione.
- Cod. pen., art. 219, primo e terzo comma.
- Costituzione, art. 3.
(003C0847)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 23-7-2003)
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