N. 253 SENTENZA 2 - 18 luglio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Misure di sicurezza - Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario - Proscioglimento di imputati infermi di mente incapaci totali (per delitti comportanti una pena edittale superiore nel massimo a due anni) - Ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Rigido automatismo della misura disposta dal giudice - Esclusione della possibilita' di disporre una diversa misura di sicurezza (quale la liberta' vigilata) idonea ad assicurare adeguate cure e il controllo della pericolosita' sociale dell'infermo - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Cod. pen., art. 222. - Costituzione, artt. 2, 3 e 32. Misure di sicurezza - Assegnazione a una casa di cura e custodia - Applicabilita' della misura agli infermi per vizio parziale di mente, condannati a pena diminuita, e non anche agli imputati prosciolti per totale incapacita' psichica - Non fondatezza della questione. - Cod. pen., art. 219, primo e terzo comma. - Costituzione, art. 3. (003C0847) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 23-7-2003)

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