N. 258 ORDINANZA 2 - 18 luglio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Testimonianza indiretta - Divieto di rendere dichiarazioni de relato per gli appartenenti alla polizia giudiziaria - Assunto contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di parita' delle parti nel processo e con il diritto di difesa - Assenza di profili nuovi rispetto a quelli gia' valutati con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 195, comma 4. - Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112. Processo penale - Testimonianza - Contestazioni nell'esame testimoniale - Utilizzazione al solo fine di valutare la credibilita' del teste - Asserito contrasto con i principi sulla funzione del giudice e sulla legge penale sostanziale, oltreche' con i principi sui diritti inviolabili e di ragionevolezza - Assenza di profili nuovi rispetto a quelli gia' valutati con precedenti pronunce - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 500. - Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112. (003C0852) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 23-7-2003)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.