N. 269 ORDINANZA 3 - 22 luglio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Giudice che ha esercitato la funzione di trattazione dell'udienza preliminare - Incompatibilita' a svolgere nuovamente la medesima funzione nel corso dello stesso procedimento penale, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto storico (a) a seguito della dichiarazione di nullita' del decreto che dispone il giudizio o dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare da parte del giudice dibattimentale, ovvero (b) a seguito di una nuova richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero dopo che, all'esito della precedente udienza preliminare, lo stesso giudice abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, avendo ravvisato un fatto diverso da quello contestato nell'imputazione - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del principio di imparzialita' del giudice - Manifesta infondatezza delle questioni. - Cod. proc. pen., art. 34. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (003C0866) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 30-7-2003)

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