N. 866
ORDINANZA (Atto di promovimento)
1 luglio 2003
Ordinanza emessa il 1° luglio 2003 dal tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Freddi Marcello ed altri
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Modifiche normative - Possibilita' per le parti di formulare la
richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato,
anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali
risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod.
proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta
dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni
per valutare l'opportunita' della richiesta - Decorrenza del
termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima
udienza utile successiva alla data di pubblicazione della novella -
Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio
della ragionevole durata del processo.
- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Modifiche normative - Ampliamento dell'ambito operativo
dell'istituto - Conseguente sottrazione della maggioranza dei reati
al giudizio di cognizione piena - Violazione del principio di
ragionevolezza - Lesione del principio del contraddittorio.
- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(003C1129)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 5-11-2003)
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