N. 1061 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 giugno 2003

Ordinanza emessa il 30 giugno 2003 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Schiavello Marco Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilita' per le parti di formulare la richiesta di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come novellato, anche nei processi penali in corso di dibattimento, nei quali risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen. - Sospensione del dibattimento, su richiesta dell'imputato, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunita' della richiesta - Decorrenza del termine per richiedere la sospensione del processo dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della novella - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio della ragionevole durata del processo. - Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 3 e 111. Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto - Conseguente sottrazione della maggioranza dei reati al giudizio di cognizione piena - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del principio del contraddittorio. - Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 111. (003C1297) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 17-12-2003)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.