N. 1084 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 settembre 2003

Ordinanza emessa l'11 settembre 2003 dal giudice di pace di Racconigi nel procedimento civile vertente tra Burgo Anna e comune di Cavallermaggiore Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Previsione irragionevole e vessatoria - Ingiustificato ostacolo all'esercizio della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa - Disparita' di regolamentazione rispetto al ricorso amministrativo - Violazione del principio di uguaglianza. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 1-septies [recte: dall'art. 4, comma 1-septies], del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3 e 24. (003C1315) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 17-12-2003)

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