N. 1084
ORDINANZA (Atto di promovimento)
11 settembre 2003
Ordinanza emessa l'11 settembre 2003 dal giudice di pace di Racconigi
nel procedimento civile vertente tra Burgo Anna e comune di
Cavallermaggiore
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la
cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore - Previsione
irragionevole e vessatoria - Ingiustificato ostacolo all'esercizio
della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa - Disparita'
di regolamentazione rispetto al ricorso amministrativo - Violazione
del principio di uguaglianza.
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 1-septies [recte:
dall'art. 4, comma 1-septies], del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003,
n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(003C1315)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 17-12-2003)
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