N. 1109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 2003

Ordinanza emessa il 6 ottobre 2003 dal giudice di pace di Asiago nel procedimento civile vertente tra Rigoni Urbano e Polizia provinciale di Vicenza Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Incidenza sui diritti inviolabili dell'uomo - Contrasto con il principio di uguaglianza - Irragionevole previsione di un deposito cautelare infruttifero di importo addirittura superiore alla sanzione massima edittale - Disparita' di trattamento in base alle condizioni economiche - Limitazione del diritto di azione e difesa dei cittadini (segnatamente di quelli meno abbienti). - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4 [comma 1-septies] del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 2, 3 e 24 [commi primo, secondo e terzo]. (003C1334) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 31-12-2003)

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