N. 1118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2003

Ordinanze da 1118 a 1121 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 22 ottobre 2003 dal giudice di pace di Sant'Antioco nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra: Manis Soraia e Comune di Sant'Antioco (R.O. 1118/2003); Manca Antonio e Comune di Sant'Antioco (R.O. 1119/2003); Salvagnolu Martino e Comune di Sant'Antioco (R.O. 1120/2003); Pilloni Antonia e Comune di Sant'Antioco (R.O. 1121/2003). Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Discriminazione in danno dei soggetti meno abbienti - Preclusione per questi ultimi della facolta' di agire in giudizio - Lesione del diritto di difesa - Limitazione o esclusione della tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [rectius: introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3, 24 e 113. (003C1370) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 7-1-2004)

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