N. 1118
ORDINANZA (Atto di promovimento)
22 ottobre 2003
Ordinanze da 1118 a 1121 - di contenuto sostanzialmente identico -
emesse il 22 ottobre 2003 dal giudice di pace di Sant'Antioco nei
procedimenti civili vertenti rispettivamente tra: Manis Soraia e
Comune di Sant'Antioco (R.O. 1118/2003); Manca Antonio e Comune di
Sant'Antioco (R.O. 1119/2003); Salvagnolu Martino e Comune di
Sant'Antioco (R.O. 1120/2003); Pilloni Antonia e Comune di
Sant'Antioco (R.O. 1121/2003).
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la
cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore - Discriminazione in
danno dei soggetti meno abbienti - Preclusione per questi ultimi
della facolta' di agire in giudizio - Lesione del diritto di difesa
- Limitazione o esclusione della tutela giurisdizionale contro gli
atti della Pubblica Amministrazione.
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214
[rectius: introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche
nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.
(003C1370)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 7-1-2004)
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