N. 1180
ORDINANZA (Atto di promovimento)
3 novembre 2003
Ordinanza emessa il 3 novembre 2003 dal giudice di pace di Livorno
nel procedimento civile vertente tra Mannucci Marco e Polizia
municipale di Livorno
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la
cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore - Applicabilita' di tale
previsione ai ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore, pur
se relativi ad infrazioni commesse anteriormente - Disparita' di
trattamento rispetto a coloro che, per infrazioni coeve del
medesimo tipo, hanno potuto ricorrere senza deposito di alcuna
cauzione.
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
art. 204-bis, comma 3 (introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche
nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 3 e 25.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la
cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore - Mancata previsione che
la cauzione da versare corrisponda invece alla sanzione elevata in
concreto nell'atto di accertamento - Limitazione del diritto di
difesa del cittadino - Violazione del principio di ragionevolezza -
Reintroduzione di fatto della regola del solve et repete.
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
art. 204-bis, comma 3 (introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche
nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, artt. 24 e 25.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la
cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore - Mancata previsione che
il massimo edittale sia quello della sanzione vigente al momento in
cui e' stato commesso il fatto - Contrasto con il principio di
legalita'.
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
art. 204-bis [comma 3] (introdotto dall'art. 4, comma 1-septies,
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche
nella legge 1° agosto 2003, n. 214).
- Costituzione, art. 25.
(004C0081)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 28-1-2004)
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