N. 1180 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 2003

Ordinanza emessa il 3 novembre 2003 dal giudice di pace di Livorno nel procedimento civile vertente tra Mannucci Marco e Polizia municipale di Livorno Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Applicabilita' di tale previsione ai ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore, pur se relativi ad infrazioni commesse anteriormente - Disparita' di trattamento rispetto a coloro che, per infrazioni coeve del medesimo tipo, hanno potuto ricorrere senza deposito di alcuna cauzione. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3 (introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214). - Costituzione, artt. 3 e 25. Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Mancata previsione che la cauzione da versare corrisponda invece alla sanzione elevata in concreto nell'atto di accertamento - Limitazione del diritto di difesa del cittadino - Violazione del principio di ragionevolezza - Reintroduzione di fatto della regola del solve et repete. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3 (introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214). - Costituzione, artt. 24 e 25. Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Mancata previsione che il massimo edittale sia quello della sanzione vigente al momento in cui e' stato commesso il fatto - Contrasto con il principio di legalita'. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis [comma 3] (introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214). - Costituzione, art. 25. (004C0081) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 28-1-2004)

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