N. 195 ORDINANZA 21 - 24 giugno 2004

Giudizio per la sospensione dell'atto impugnato Conflitto di attribuzione tra enti - Termine per la proposizione del ricorso - Atto per il quale sia prescritta la pubblicazione come condizione di efficacia - Decorrenza del termine dalla data della pubblicazione - Eccepita tardivita' per precedente conoscenza dell'atto impugnato - Reiezione dell'eccezione. Conflitto di attribuzione tra enti - Eccepita acquiescenza del ricorrente nei confronti dell'atto impugnato - Inapplicabilita' dell'istituto - Reiezione dell'eccezione. Conflitto di attribuzione tra enti - Richiesta di sospensiva dell'atto impugnato - Eccepita inammissibilita' per presunta imputabilita' del danno lamentato a soggetto non partecipante al giudizio per conflitto di attribuzione - Reiezione dell'eccezione. Conflitto di attribuzione fra enti - Deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato - Avvenuta fissazione della trattazione del merito - Mancanza del requisito del periculum in mora - Reiezione dell'istanza. - Deliberazione 1° agosto 2003, n. 67 del Comitato interministeriale per la programmazione economica. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 40. (004C0800) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 30-6-2004)

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