N. 709
ORDINANZA (Atto di promovimento)
25 settembre 2003
Ordinanza del 25 settembre 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale
il 14 luglio 2004) emessa dal giudice di pace di Roma nel
procedimento civile vertente tra Di Franco Massimo contro Comune di
Roma
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la
cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore - Lesione della pari
dignita' sociale e dell'uguaglianza dei cittadini - Contrasto con
il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che di fatto
si oppongono ad esse - Violazione del principio di ragionevolezza -
Lesione del diritto di azione e di difesa - Contrasto con i
principi del giusto processo, del contraddittorio e della
ragionevole durata del giudizio - Compressione della tutela
giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis
(introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, d.l. 27 giugno 2003,
n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003,
n. 214), comma 3, nonche' commi 5 e 6.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 24, commi primo,
secondo e terzo, 111, commi primo e secondo, e 113, commi primo e
secondo.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere per
il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla
meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo
accertatore - Mancata previsione del potere del giudice di valutare
la sussistenza del fumus boni iuris e, per l'effetto, esonerare il
ricorrente dal versamento della cauzione o ridurne l'ammontare -
Lesione della pari dignita' sociale e dell'uguaglianza dei
cittadini - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere
gli ostacoli che di fatto si oppongono ad esse - Violazione del
principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di azione e di
difesa - Contrasto con i principi del giusto processo, del
contraddittorio e della ragionevole durata del giudizio -
Compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della
Pubblica Amministrazione.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis
(introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, d.l. 27 giugno 2003,
n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003,
n. 214), comma 3.
- Costituzione, art. 3, commi primo e secondo, 24, commi primo,
secondo e terzo, 111, commi primo e secondo, e 113, commi primo e
secondo.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere per
il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla
meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo
accertatore - Mancata previsione del potere del giudice di valutare
la sussistenza del periculum in mora e, per l'effetto, esonerare il
ricorrente dal versamento della cauzione o ridurne l'ammontare -
Lesione della pari dignita' sociale e dell'uguaglianza dei
cittadini - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere
gli ostacoli che di fatto si oppongono ad esse - Violazione del
principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di azione e di
difesa - Contrasto con i principi del giusto processo, del
contraddittorio e della ragionevole durata del giudizio -
Compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della
Pubblica Amministrazione.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis
(introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, d.l. 27 giugno 2003,
n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003,
n. 214), comma 3.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 24, commi primo,
secondo e terzo, 111, commi primo e secondo, e 113, commi primo e
secondo.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere per
il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla
meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo
accertatore - Mancata previsione del potere del giudice di
esonerare i cittadini meno abbienti dal versamento della cauzione o
di ridurne l'ammontare - Lesione della pari dignita' sociale e
dell'uguaglianza dei cittadini - Contrasto con il compito della
Repubblica di rimuovere gli ostacoli che di fatto si oppongono ad
esse - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del
diritto di azione e di difesa - Contrasto con i principi del giusto
processo, del contraddittorio e della ragionevole durata del
giudizio - Compressione della tutela giurisdizionale contro gli
atti della Pubblica Amministrazione.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis
(introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, d.l. 27 giugno 2003,
n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003,
n. 214), comma 3.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 24, commi primo,
secondo e terzo, 111, commi primo e secondo, e 113, commi primo e
secondo.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere per
il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla
meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo
accertatore - Mancata previsione che il cittadino ammesso al
patrocino a spese dello Stato sia esonerato di diritto dal
versamento della cauzione - Lesione della pari dignita' sociale e
dell'uguaglianza dei cittadini - Contrasto con il compito della
Repubblica di rimuovere gli ostacoli che di fatto si oppongono ad
esse - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del
diritto di azione e di difesa - Contrasto con i principi del giusto
processo, del contraddittorio e della ragionevole durata del
giudizio - Compressione della tutela giurisdizionale contro gli
atti della Pubblica Amministrazione.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis
(introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, d.l. 27 giugno 2003,
n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003,
n. 214), comma 3.
- Costituzione, artt. 3, commi primo e secondo, 24, commi primo,
secondo e terzo, 111, commi primo e secondo, e 113, commi primo e
secondo.
(004C1018)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 22-9-2004)
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