N. 716 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile - 3 maggio 2004

Ordinanze 716 e 717 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 28 aprile e il 3 maggio 2004 dal magistrato di sorveglianza di Bari sull'istanza proposta da: Rondinone Raffaele (R.O. 716/2004); Proscia Trentino (R.O. 717/2004). Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva - Ammissione al beneficio delle persone condannate che abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa alla detenzione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione (per i quali la sospensione non si applica) - Violazione del principio di finalita' rieducativa della pena. - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3, lett. d). - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo. (004C1028) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 29-9-2004)

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