N. 31 SENTENZA 12 - 26 gennaio 2004

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Istituzione del fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese - Determinazione, con successivi decreti ministeriali «di natura non regolamentare», delle modalita' di funzionamento, dei progetti da finanziare e della ripartizione fra le amministrazioni interessate - Attribuzione al Ministro per l'innovazione e le tecnologie di poteri normativi ed amministrativi ed assegnazione allo stesso di una serie di poteri finalizzati ad assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni - Disposizioni suscettibili di trovare applicazione anche nei confronti delle regioni e degli enti locali - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria ed amministrativa regionale nonche' delle potesta' legislative regionali di tipo residuale o di tipo concorrente - Riconducibilita' delle norme censurate alle competenze esclusive statali in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (per quanto riguarda le Amministrazioni statali) e in materia di «coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 26, commi 1, secondo periodo e 2. - Costituzione, artt. 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118, secondo comma, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Istituzione del fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese - Determinazione, con successivi decreti ministeriali «di natura non regolamentare» , delle modalita' di funzionamento, dei progetti da finanziare e della ripartizione fra le amministrazioni interessate - Attribuzione al Ministro per l'innovazione e le tecnologie di poteri normativi ed amministrativi ed assegnazione allo stesso di una serie di poteri finalizzati ad assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni - Prevista possibilita' che i progetti da finanziare riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti locali - Adozione dei relativi provvedimenti sentita la Conferenza unificata anziche' previa intesa con la Conferenza stessa - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 26, comma 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Ricerca scientifica e tecnica - Norme della legge finanziaria 2003 - Fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri di poteri normativi e amministrativi per la gestione e ripartizione - Asserita lesione della potesta' legislativa concorrente, regolamentare, amministrativa e finanziaria spettante alle Regioni in materia di ricerca scientifica - Riferibilita' della disposizione censurata soltanto al finanziamento dei progetti di ricerca per i quali e' configurabile un autonomo titolo di legittimazione del legislatore statale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 56. - Costituzione, artt. 117, terzo e sesto comma, 118, secondo comma, e 119. Amministrazione pubblica - Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione - Prevista emanazione di regolamenti ministeriali per l'introduzione di norme finalizzate all'uso delle firme elettroniche e della posta elettronica, all'erogazione di servizi in via telematica, ed alla diffusione di procedure informatiche nelle amministrazioni - Asserita invasione delle competenze regionali in materia di organizzazione interna delle Regioni e degli enti locali, ed in materia di formazione del personale regionale - Riferibilita' della disposizione denunciata esclusivamente all'amministrazione statale rientrante nella competenza esclusiva statale in materia di «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e, per altro verso, finalizzata alla innovazione tecnologica sempre nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dello Stato - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. - Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27, comma 8. - Costituzione, art. 117, quarto comma. (005C0107) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 2-2-2005)

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