Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003
- Istituzione del fondo per il finanziamento di progetti di
innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese
- Determinazione, con successivi decreti ministeriali «di natura
non regolamentare», delle modalita' di funzionamento, dei progetti
da finanziare e della ripartizione fra le amministrazioni
interessate - Attribuzione al Ministro per l'innovazione e le
tecnologie di poteri normativi ed amministrativi ed assegnazione
allo stesso di una serie di poteri finalizzati ad assicurare una
migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta
dalle pubbliche amministrazioni - Disposizioni suscettibili di
trovare applicazione anche nei confronti delle regioni e degli enti
locali - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria ed
amministrativa regionale nonche' delle potesta' legislative
regionali di tipo residuale o di tipo concorrente -
Riconducibilita' delle norme censurate alle competenze esclusive
statali in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (per quanto riguarda
le Amministrazioni statali) e in materia di «coordinamento
informatico statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale» - Non fondatezza, nei sensi di cui in
motivazione, della questione.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 26, commi 1, secondo periodo e
2.
- Costituzione, artt. 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, 118,
secondo comma, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003
- Istituzione del fondo per il finanziamento di progetti di
innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese
- Determinazione, con successivi decreti ministeriali «di natura
non regolamentare» , delle modalita' di funzionamento, dei progetti
da finanziare e della ripartizione fra le amministrazioni
interessate - Attribuzione al Ministro per l'innovazione e le
tecnologie di poteri normativi ed amministrativi ed assegnazione
allo stesso di una serie di poteri finalizzati ad assicurare una
migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta
dalle pubbliche amministrazioni - Prevista possibilita' che i
progetti da finanziare riguardino l'organizzazione e la dotazione
tecnologica delle regioni e degli enti locali - Adozione dei
relativi provvedimenti sentita la Conferenza unificata anziche'
previa intesa con la Conferenza stessa - Illegittimita'
costituzionale in parte qua.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 26, comma 3.
Bilancio e contabilita' pubblica - Ricerca scientifica e tecnica -
Norme della legge finanziaria 2003 - Fondo finalizzato al
finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore
scientifico - Attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri
di poteri normativi e amministrativi per la gestione e ripartizione
- Asserita lesione della potesta' legislativa concorrente,
regolamentare, amministrativa e finanziaria spettante alle Regioni
in materia di ricerca scientifica - Riferibilita' della
disposizione censurata soltanto al finanziamento dei progetti di
ricerca per i quali e' configurabile un autonomo titolo di
legittimazione del legislatore statale - Non fondatezza, nei sensi
di cui in motivazione, della questione.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 56.
- Costituzione, artt. 117, terzo e sesto comma, 118, secondo comma, e
119.
Amministrazione pubblica - Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica nella pubblica amministrazione - Prevista emanazione di
regolamenti ministeriali per l'introduzione di norme finalizzate
all'uso delle firme elettroniche e della posta elettronica,
all'erogazione di servizi in via telematica, ed alla diffusione di
procedure informatiche nelle amministrazioni - Asserita invasione
delle competenze regionali in materia di organizzazione interna
delle Regioni e degli enti locali, ed in materia di formazione del
personale regionale - Riferibilita' della disposizione denunciata
esclusivamente all'amministrazione statale rientrante nella
competenza esclusiva statale in materia di «organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e, per
altro verso, finalizzata alla innovazione tecnologica sempre
nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dello Stato - Non
fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27, comma 8.
- Costituzione, art. 117, quarto comma.
(005C0107)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 2-2-2005)
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