Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ricorsi regionali - Impugnazione di disposizioni legislative
sostanzialmente omogenee e censurate in riferimento agli stessi
parametri e sotto profili coincidenti - Riunione dei giudizi -
Restanti questioni di legittimita' costituzionale riservate a
separate pronunce.
Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 -
Razionalizzazione della spesa sanitaria - Adempimenti cui sono
tenute le Regioni ai fini dell'adeguamento del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005 -
Asserita violazione dell'autonomia regionale a causa dello
«squilibrio strutturale» tra risorse finanziarie ed obbligazioni di
spesa delle Regioni - Esclusione - Carattere incentivante, da parte
della disposizione censurata, del finanziamento statale ai fini del
conseguimento degli obiettivi di programmazione sanitaria e del
miglioramento del livello di assistenza - Non fondatezza della
questione.
- Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 52, comma 4.
- Costituzione, art. 119, quarto comma.
Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 -
Razionalizzazione della spesa sanitaria - Adempimenti cui sono
tenute le Regioni ai fini dell'adeguamento del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005 -
Previsione della decadenza automatica dei direttori generali in
caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle
aziende sanitarie ed ospedaliere - Asserita «soggettiva privazione
del lavoro nell'amministrazione» e previsione di una misura
sanzionatoria incompatibile con il buon andamento
dell'amministrazione - Evocazione di parametri costituzionali non
riguardanti (direttamente o indirettamente) la tutela della sfera
di autonomia regionale - Inammissibilita' della questione.
- Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 52, comma 4, lettera d).
- Costituzione, artt. 4, 51 e 97.
Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 -
Razionalizzazione della spesa sanitaria - Adempimenti cui sono
tenute le Regioni ai fini dell'adeguamento del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005 -
Svolgimento continuativo, presso gli ospedali pubblici, degli
accertamenti diagnostici fino alla copertura del sevizio per i
sette giorni della settimana e previsione della decadenza
automatica dei direttori generali in caso di mancato raggiungimento
dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere -
Asserita violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle
Regioni - Esclusione - Prefissione nelle disposizioni censurate,
rispettivamente, di un principio in termini di risultato e di un
principio che sollecita le Regioni a configurare un trattamento
sanzionatorio per i direttori generali - Non fondatezza delle
questioni.
- Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 52, comma 4, lettere c) e d).
- Costituzione, artt. 117 e 119.
Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 -
Organizzazione e finanziamento di congressi, convegni e riunioni da
parte delle imprese farmaceutiche autorizzate all'immissione in
commercio di medicinali - Riduzione al 50 per cento, eccezion fatta
per gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione
nazionale per la formazione continua - Asserito contrasto con
l'autonomia privata e di iniziativa economica delle imprese
farmaceutiche - Evocazione di parametri costituzionali non
riguardanti la sfera di attribuzioni regionali - Inammissibilita'
della questione.
- Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 52, comma 19.
- Costituzione, art. 41.
Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 -
Organizzazione e finanziamento di congressi, convegni e riunioni da
parte delle imprese farmaceutiche autorizzate all'immissione in
commercio di medicinali - Riduzione al 50 per cento, eccezion fatta
per gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione
nazionale per la formazione continua - Asserita violazione
dell'autonomia organizzativa del sevizio sanitario - Esclusione -
Censura rivolta ad una norma contenente un principio di
razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica a carico
del servizio sanitario nazionale - Non fondatezza della questione.
- Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 52, comma 19.
- Costituzione, art. 117.
Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Realizzazione
del Centro nazionale di adroterapia oncologica - Mancata previsione
dell'intesa con le regioni ai fini delle scelte relative alla
localizzazione e alle attivita' - Asserita violazione di competenze
regionali - Rinuncia, in sede di trattazione orale, al motivo del
ricorso prospettato dalla regione ricorrente - Inammissibilita'
della questione per difetto di interesse.
- Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 52, comma 21.
Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2004 - Misure di
razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria - Ricorso
regionale riproduttivo di censure gia' formulate nei confronti
dell'art. 52, comma 4, della legge n. 289 del 2002 - Riferibilita'
alle questioni sollevate delle motivazioni che hanno condotto alla
pronuncia di infondatezza.
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 32.
- Costituzione, artt. 4, 51, 97, 117 e 119.
(005C0112)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 2-2-2005)
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