N. 37 SENTENZA 12 - 27 gennaio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso regionale avverso numerose disposizioni della legge finanziaria 2003 - Trattazione distinta riferita all'impugnazione delle disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Riserva a separate decisioni delle altre questioni prospettate con il medesimo ricorso. Istruzione pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica - Norme concernenti lo status del personale, l'organizzazione scolastica e l'autonomia scolastica - Denunciata mancanza in tali disposizioni dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di istruzione - Formulazione generica delle censure in relazione ad una disciplina contenente norme eterogenee - Inammissibilita' della questione. - Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 35 (nel suo complesso). - Costituzione, art. 117, terzo comma. Istruzione pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica - Definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici - Fissazione, con decreto ministeriale, dei criteri e dei parametri in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003 - Asserita inconfigurabilita' di un principio della legislazione scolastica - Esclusione - Riferibilita' di tale intervento (trattandosi di personale statale) alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» - Non fondatezza della questione. - Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 35, comma 2. - Costituzione, art. 117, terzo comma. Istruzione pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica - Definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici - Fissazione, con decreto ministeriale, dei criteri e dei parametri in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003 - Asserita mancanza di criteri per la riduzione dell'organico dei collaboratori scolastici ponendo, quindi, la disposizione solo una «astratta misura di risparmio» - Inammissibilita' della questione per difetto di interesse (essendo gia' stata esclusa la violazione della competenza legislativa della Regione). - Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 35, comma 2. - Costituzione, artt. 3 e 97. Istruzione pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica - Modalita' di riconduzione dell'orario di insegnamento a quello obbligatorio di servizio dei docenti - Asserita lesione della potesta' legislativa concorrente delle Regioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche - Esclusione - Enunciazione, da parte della norma denunciata, di un principio al quale devono attenersi le istituzioni scolastiche - Non fondatezza della questione. - Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 35, comma 1. - Costituzione, art. 117, terzo comma. Istruzione pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica - Modalita' di riconduzione dell'orario di insegnamento a quello obbligatorio di servizio dei docenti - Asserito irragionevole contenimento della spesa senza tener conto delle esigenze del servizio scolastico Non incidenza della disposizione sulle competenze attribuite alla Regione - Inammissibilita' della questione. - Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 35, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 97. (005C0113) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 2-2-2005)

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