Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ricorso regionale avverso numerose disposizioni della legge
finanziaria 2003 - Trattazione distinta riferita all'impugnazione
delle disposizioni in materia di organizzazione scolastica -
Riserva a separate decisioni delle altre questioni prospettate con
il medesimo ricorso.
Istruzione pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Misure di
razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica - Norme
concernenti lo status del personale, l'organizzazione scolastica e
l'autonomia scolastica - Denunciata mancanza in tali disposizioni
dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di
istruzione - Formulazione generica delle censure in relazione ad
una disciplina contenente norme eterogenee - Inammissibilita' della
questione.
- Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 35 (nel suo complesso).
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Istruzione pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Misure di
razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica -
Definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici
- Fissazione, con decreto ministeriale, dei criteri e dei parametri
in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione
complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della
dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003 -
Asserita inconfigurabilita' di un principio della legislazione
scolastica - Esclusione - Riferibilita' di tale intervento
(trattandosi di personale statale) alla competenza esclusiva
statale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato» - Non fondatezza della questione.
- Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 35, comma 2.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Istruzione pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Misure di
razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica -
Definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici
- Fissazione, con decreto ministeriale, dei criteri e dei parametri
in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione
complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della
dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003 -
Asserita mancanza di criteri per la riduzione dell'organico dei
collaboratori scolastici ponendo, quindi, la disposizione solo una
«astratta misura di risparmio» - Inammissibilita' della questione
per difetto di interesse (essendo gia' stata esclusa la violazione
della competenza legislativa della Regione).
- Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 35, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Istruzione pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Misure di
razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica -
Modalita' di riconduzione dell'orario di insegnamento a quello
obbligatorio di servizio dei docenti - Asserita lesione della
potesta' legislativa concorrente delle Regioni e dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche - Esclusione - Enunciazione, da parte
della norma denunciata, di un principio al quale devono attenersi
le istituzioni scolastiche - Non fondatezza della questione.
- Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 35, comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
Istruzione pubblica - Norme della legge finanziaria 2003 - Misure di
razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica -
Modalita' di riconduzione dell'orario di insegnamento a quello
obbligatorio di servizio dei docenti - Asserito irragionevole
contenimento della spesa senza tener conto delle esigenze del
servizio scolastico Non incidenza della disposizione sulle
competenze attribuite alla Regione - Inammissibilita' della
questione.
- Legge 27 novembre 2002, n. 289, art. 35, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(005C0113)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 2-2-2005)
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