Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati - Facolta' dei Comuni, quali enti proprietari della
strada, di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al
pagamento di una somma - Impedimento alla fruizione in condizioni
di parita' del bene demaniale della strada e discriminazione dei
cittadini in base alle condizioni economiche - Violazione del
principio di eguaglianza - Difetto di motivazione in ordine alla
rilevanza - Inammissibilita' della questione.
- Legge 13 giugno 1991, n. 190, art. 2, comma 1, lettera d); d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera f).
- Costituzione, art. 3.
Circolazione stradale - Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati - Facolta' dei Comuni, quali enti proprietari della
strada, di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al
pagamento di una somma - Delega della relativa disciplina al
governo - Mancata indicazione di principi e criteri direttivi in
ordine alle zone da sottoporre a vincolo e alla tariffazione -
Previsione, nella sola normativa delegata, dell'emanazione di
direttive ministeriali per i Comuni - Eccesso di delega - Incidenza
sulla liberta' di circolazione - Violazione della riserva di legge
in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Non fondatezza
della questione.
- Legge 13 giugno 1991, n. 190, art. 2, comma 1, lettera d); d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera f).
- Costituzione, artt. 76, 16 e 23.
(005C0144)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 2-2-2005)
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