N. 66 SENTENZA 13 - 29 gennaio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Facolta' dei Comuni, quali enti proprietari della strada, di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma - Impedimento alla fruizione in condizioni di parita' del bene demaniale della strada e discriminazione dei cittadini in base alle condizioni economiche - Violazione del principio di eguaglianza - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Inammissibilita' della questione. - Legge 13 giugno 1991, n. 190, art. 2, comma 1, lettera d); d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera f). - Costituzione, art. 3. Circolazione stradale - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Facolta' dei Comuni, quali enti proprietari della strada, di subordinare il parcheggio e la sosta dei veicoli al pagamento di una somma - Delega della relativa disciplina al governo - Mancata indicazione di principi e criteri direttivi in ordine alle zone da sottoporre a vincolo e alla tariffazione - Previsione, nella sola normativa delegata, dell'emanazione di direttive ministeriali per i Comuni - Eccesso di delega - Incidenza sulla liberta' di circolazione - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Non fondatezza della questione. - Legge 13 giugno 1991, n. 190, art. 2, comma 1, lettera d); d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera f). - Costituzione, artt. 76, 16 e 23. (005C0144) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 2-2-2005)

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