Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti - Atto dell'Agenzia
delle entrate - Eccepita inammissibilita' del conflitto avente ad
oggetto atto non dello Stato - Sostanziale riconducibilita'
dell'Agenzia, ai fini del conflitto, nell'ambito
dell'amministrazione dello Stato - Reiezione dell'eccezione.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti - Contributo
unificato per le spese degli atti giudiziari - Natura di «entrata
tributaria erariale» - Ammissibilita' del conflitto.
Imposte e tasse - Contributo unificato per le spese degli atti
giudiziari - Riscossione - Modalita' di versamento con imputazione
ad un capitolo del bilancio statale - Ricorso della Regione
Siciliana - Lamentata imputazione delle somme riscosse a capitoli
del bilancio dello Stato e non anche, per la parte di spettanza, ai
rispettivi capo e capitolo del bilancio regionale - Denunciata
lesione delle prerogative statutarie in materia finanziaria,
nonche' del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni -
Inidoneita' dell'atto impugnato a ledere la sfera di competenza
costituzionale dell'ente confliggente - Inammissibilita' del
conflitto.
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 19
febbraio 2002 e risoluzione dell'Agenzia delle entrate, «Direzione
Centrale Gestione Tributi», n. 60/E del 27 febbraio 2002.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965,
n. 1074, art. 2.
(005C0187)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 16-2-2005)
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