N. 73 SENTENZA 7 - 11 febbraio 2005

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti - Atto dell'Agenzia delle entrate - Eccepita inammissibilita' del conflitto avente ad oggetto atto non dello Stato - Sostanziale riconducibilita' dell'Agenzia, ai fini del conflitto, nell'ambito dell'amministrazione dello Stato - Reiezione dell'eccezione. Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti - Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari - Natura di «entrata tributaria erariale» - Ammissibilita' del conflitto. Imposte e tasse - Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari - Riscossione - Modalita' di versamento con imputazione ad un capitolo del bilancio statale - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata imputazione delle somme riscosse a capitoli del bilancio dello Stato e non anche, per la parte di spettanza, ai rispettivi capo e capitolo del bilancio regionale - Denunciata lesione delle prerogative statutarie in materia finanziaria, nonche' del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni - Inidoneita' dell'atto impugnato a ledere la sfera di competenza costituzionale dell'ente confliggente - Inammissibilita' del conflitto. - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 19 febbraio 2002 e risoluzione dell'Agenzia delle entrate, «Direzione Centrale Gestione Tributi», n. 60/E del 27 febbraio 2002. - Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. (005C0187) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 16-2-2005)

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