N. 122 ORDINANZA 21 - 25 marzo 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giurisdizione amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Utilizzabilita' nei confronti di sentenze del giudice ordinario esecutive, ma non ancora passate in giudicato - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento rispetto all'esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo di primo grado, violazione del principio di effettivita' della tutela giurisdizionale, del principio di ragionevole durata del processo, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 37. - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 113. (005C0399) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 30-3-2005)

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