N. 43
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
13 aprile 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 13 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Definizione
di principi, funzioni, compiti e finalita' di protezione civile -
Esclusione dello Stato nell'elenco degli enti che provvedono
all'espletamento delle attivita' di protezione - Esclusione di
cittadini, ordini e collegi professionali dal concorso alle
medesime attivita' - Subordinazione del concorso operativo delle
Amministrazioni statali alla necessita' di previa intesa -
Limitazione della salvaguardia dell'incolumita' esclusivamente ai
cittadini - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata
esorbitanza dalla potesta' legislativa regionale concorrente -
Invasione della competenza statale a determinare i principi
fondamentali della materia - Violazione dei principi (di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza) che legittimano
l'attribuzione allo Stato di funzioni amministrative per
assicurarne l'esercizio unitario - Contrasto con la legislazione
statale di principio - Lesione dei principi costituzionali,
comunitari e internazionali in materia di tutela dell'integrita'
della vita.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1,
commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi primo e terzo, 118, commi primo,
secondo e quarto; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 6; d.l.
7 settembre 2001, n. 343, convertito con modifiche nella legge
9 novembre 2001, n. 401, art. 5, commi 4 e 4-bis.
Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Tipologia
degli eventi calamitosi - Definizione sulla base dell'organo
competente a intervenire, anziche' in relazione ai parametri della
intensita' ed estensione del fenomeno - Ricorso del Governo della
Repubblica - Denunciata violazione del principio unitario e del
principio di uguaglianza - Incidenza sull'azione statale nei casi
di calamita' riguardanti il territorio di piu' Regioni - Contrasto
con la legislazione statale di principio - Compromissione degli
standard uniformi di tutela garantiti sull'intero territorio
nazionale.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 24 febbraio 1992,
n. 225, art. 2.
Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Attribuzione
alla Regione dell'esercizio delle funzioni di protezione civile non
conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale -
Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la
potesta' dello Stato (sancita dalla legge attuativa del nuovo
art. 118 Cost.) di riservarsi le funzioni amministrative di cui
occorra assicurare l'esercizio unitario.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 4,
comma 1.
- Costituzione, art. 118, primo comma; legge 5 giugno 2003, n. 131,
art. 7, comma 1.
Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Istituzione
dell'Agenzia regionale di protezione civile - Attribuzione alla
stessa di rilevanti funzioni, tra cui l'emissione di avvisi di
attenzione, preallarme ed allarme - Ricorso del Governo della
Repubblica - Denunciato contrasto con direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri in tema di allertamento a fini di protezione
civile - Richiamo alla sentenza n. 238/2004 della Corte
costituzionale.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 20,
in particolare lett. f).
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio
2004.
Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Istituzione
di un Comitato operativo regionale per l'emergenza e di una
Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi - Operativita' del Comitato anche nei casi di calamita' piu'
gravi che richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato -
Duplicazione in capo alla Commissione delle funzioni svolte a
livello nazionale dall'omonima Commissione statale - Attribuzione
al Presidente del Comitato ed alla Commissione del coordinamento
tecnico degli interventi nella fase emergenziale - Ricorso del
Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la norma
statale che rimette allo Stato l'intervento nei casi di calamita'
piu' gravi - Incidenza sulle funzioni della Commissione statale
grandi rischi - Invasione del potere statale di coordinamento,
anche scientifico, in materia di protezione civile - Contrasto con
le norme che riservano allo Stato la definizione degli indirizzi
nazionali per la predisposizione ed attuazione dei programmi di
previsione e prevenzione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 23.
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 7 e 9; d.l. 7 settembre 2001,
n. 343, convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001,
n. 401, art. 5, commi 3, 3-bis, e 3-quater; d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 112, artt. 107, lett. f), punto 1), e 108, lett. a), punto 1).
Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsto
trasferimento di risorse finanziarie nazionali all'Agenzia
regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato
contrasto con la riserva allo Stato dell'erogazione dei
finanziamenti pubblici, secondo i principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 24,
comma 1.
- Costituzione, artt. 118 e 119.
Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Definizione
di principi, funzioni, compiti e finalita' di protezione civile -
Individuazione degli enti competenti ad espletare attivita' di
protezione, nonche' dei soggetti tutelabili - Attribuzione alla
Regione dell'esercizio delle funzioni di protezione non conferite
ad altri enti - Istituzione e funzioni dell'Agenzia regionale di
protezione civile, del COREM e della Commissione regionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi - Trasferimento di
risorse finanziarie nazionali all'Agenzia regionale - Ricorso del
Governo della Repubblica - Denunciata violazione del principio di
equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali, e delle
prerogative istituzionali dello Stato - Invasione della competenza
statale esclusiva in materia di determinazione e regolazione delle
«funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane»
- Contrasto con la legislazione statale di principio - Lesione
della potesta' dello Stato di riservarsi le funzioni amministrative
quando occorra assicurare uniformita' di trattamento dei cittadini
e di esercizio delle funzioni stesse - Violazione della competenza
statale all'erogazione dei finanziamenti pubblici, secondo i
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, artt. 1,
2, 4, 20, 23 e 24.
- Costituzione, artt. 114, 117, commi primo, secondo, lett. p), e
terzo (in relazione alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112, e alla legge 9 novembre 2001, n. 401), 118 e
119.
(005C0478)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 4-5-2005)
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