N. 43 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 aprile 2005

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Definizione di principi, funzioni, compiti e finalita' di protezione civile - Esclusione dello Stato nell'elenco degli enti che provvedono all'espletamento delle attivita' di protezione - Esclusione di cittadini, ordini e collegi professionali dal concorso alle medesime attivita' - Subordinazione del concorso operativo delle Amministrazioni statali alla necessita' di previa intesa - Limitazione della salvaguardia dell'incolumita' esclusivamente ai cittadini - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata esorbitanza dalla potesta' legislativa regionale concorrente - Invasione della competenza statale a determinare i principi fondamentali della materia - Violazione dei principi (di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza) che legittimano l'attribuzione allo Stato di funzioni amministrative per assicurarne l'esercizio unitario - Contrasto con la legislazione statale di principio - Lesione dei principi costituzionali, comunitari e internazionali in materia di tutela dell'integrita' della vita. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 117, commi primo e terzo, 118, commi primo, secondo e quarto; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 6; d.l. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001, n. 401, art. 5, commi 4 e 4-bis. Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Tipologia degli eventi calamitosi - Definizione sulla base dell'organo competente a intervenire, anziche' in relazione ai parametri della intensita' ed estensione del fenomeno - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione del principio unitario e del principio di uguaglianza - Incidenza sull'azione statale nei casi di calamita' riguardanti il territorio di piu' Regioni - Contrasto con la legislazione statale di principio - Compromissione degli standard uniformi di tutela garantiti sull'intero territorio nazionale. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 2. Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Attribuzione alla Regione dell'esercizio delle funzioni di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la potesta' dello Stato (sancita dalla legge attuativa del nuovo art. 118 Cost.) di riservarsi le funzioni amministrative di cui occorra assicurare l'esercizio unitario. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 4, comma 1. - Costituzione, art. 118, primo comma; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 1. Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile - Attribuzione alla stessa di rilevanti funzioni, tra cui l'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di allertamento a fini di protezione civile - Richiamo alla sentenza n. 238/2004 della Corte costituzionale. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 20, in particolare lett. f). - Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004. Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Istituzione di un Comitato operativo regionale per l'emergenza e di una Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - Operativita' del Comitato anche nei casi di calamita' piu' gravi che richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato - Duplicazione in capo alla Commissione delle funzioni svolte a livello nazionale dall'omonima Commissione statale - Attribuzione al Presidente del Comitato ed alla Commissione del coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la norma statale che rimette allo Stato l'intervento nei casi di calamita' piu' gravi - Incidenza sulle funzioni della Commissione statale grandi rischi - Invasione del potere statale di coordinamento, anche scientifico, in materia di protezione civile - Contrasto con le norme che riservano allo Stato la definizione degli indirizzi nazionali per la predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 23. - Legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 7 e 9; d.l. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001, n. 401, art. 5, commi 3, 3-bis, e 3-quater; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 107, lett. f), punto 1), e 108, lett. a), punto 1). Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsto trasferimento di risorse finanziarie nazionali all'Agenzia regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la riserva allo Stato dell'erogazione dei finanziamenti pubblici, secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 24, comma 1. - Costituzione, artt. 118 e 119. Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Definizione di principi, funzioni, compiti e finalita' di protezione civile - Individuazione degli enti competenti ad espletare attivita' di protezione, nonche' dei soggetti tutelabili - Attribuzione alla Regione dell'esercizio delle funzioni di protezione non conferite ad altri enti - Istituzione e funzioni dell'Agenzia regionale di protezione civile, del COREM e della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - Trasferimento di risorse finanziarie nazionali all'Agenzia regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali, e delle prerogative istituzionali dello Stato - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di determinazione e regolazione delle «funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane» - Contrasto con la legislazione statale di principio - Lesione della potesta' dello Stato di riservarsi le funzioni amministrative quando occorra assicurare uniformita' di trattamento dei cittadini e di esercizio delle funzioni stesse - Violazione della competenza statale all'erogazione dei finanziamenti pubblici, secondo i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. - Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24. - Costituzione, artt. 114, 117, commi primo, secondo, lett. p), e terzo (in relazione alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e alla legge 9 novembre 2001, n. 401), 118 e 119. (005C0478) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 4-5-2005)

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