N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 aprile 2005

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, (testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro - Obiettivi della formazione nell'apprendistato - Valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato - Individuazione dei criteri e requisiti di riferimento per la capacita' formativa delle imprese - Ricorso dello Stato - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di contratti di lavoro rientrando in tale categoria i contratti a contenuto formativo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Richiamo alla sent. n. 50 del 2005. - Legge Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, artt. 2, lett. a) e d) aggiuntivo dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a) e d) della Legge Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32. - Costituzione art. 117, comma secondo, lett. l). Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, (testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro - Disciplina dei profili formativi e delle modalita' organizzative dell'apprendistato con regolamento, approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli organismi rappresentativi delle parti sociali - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la disciplina statale in materia di apprendistato che prevede forme di maggior coinvolgimento delle parti sociali nelle forme di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, professionalizzante e per l'alta formazione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Violazione di principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro da considerarsi standars uniformi sull'intero territorio nazionale - Richiamo alla sent. n. 50 del 2005. - Legge Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, art. 3, aggiuntivo dell' art. 18-ter della Legge Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32. - Costituzione art. 117, comma secondo, lett. l); Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 48, comma 4, 49 e 50. Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, (testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro - Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro - Definizione dei requisiti richiesti alle agenzie del lavoro per il regime autorizzatorio regionale, con particolare riferimento alle competenze professionali ed ai locali per lo svolgimento delle attivita' medesime, attraverso un successivo regolamento della Regione stessa - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la disciplina statale che prevede l'istituzione di un albo nazionale e l'inserimento, previa comunicazione del rilascio dell'autorizzazione provvisoria da parte della regione, della iscrizione delle agenzie in apposita sezione regionale dell'albo stesso e definisce i requisiti richiesti alle agenzie del lavoro in relazione competenze professionali ed ai locali per lo svolgimento delle attivita' medesime - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Violazione di principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro da considerarsi standars uniformi sull'intero territorio nazionale. - Legge Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, art. 5, commi 1 e 2, aggiuntivo dell'art. 20-bis, comma 1 e 2 della Legge Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32. - Costituzione art. 117, comma secondo, lett. l); Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. 4, comma 1, 5, comma 1, lett. c) e 6, comma 7. Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, (testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro - Previsione della disciplina, con successivo regolamento regionale, delle modalita' per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l'attivita' di intermediazione, di ricerca del personale e di supporto alla ricollocazione dello stesso - Necessita' anche per i soggetti abilitati a livello nazionale di richiedere l'autorizzazione regionale - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la disciplina statale che prevede l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di intermediazione, di ricerca del personale e di supporto alla ricollocazione dello stesso da parte delle regioni e province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio - Mancata comunicazione al Ministero del lavoro delle predette autorizzazioni - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Violazione di principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro da considerarsi standars uniformi sull'intero territorio nazionale. - Legge Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, art. 11, lett. h), modificativo dell'art. 32, comma 5, lett. h), della Legge Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32. - Costituzione art. 117, comma secondo, lett. l); Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, commi 6 e 7. (005C0494) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 11-5-2005)

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