N. 45
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
18 aprile 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione
Toscana - Modifiche alla Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32,
(testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e
mercato del lavoro - Obiettivi della formazione nell'apprendistato
- Valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi dei
contratti di apprendistato - Individuazione dei criteri e requisiti
di riferimento per la capacita' formativa delle imprese - Ricorso
dello Stato - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello
Stato in materia di contratti di lavoro rientrando in tale
categoria i contratti a contenuto formativo - Violazione della
competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile -
Richiamo alla sent. n. 50 del 2005.
- Legge Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, artt. 2, lett. a) e
d) aggiuntivo dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a) e d) della Legge
Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32.
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. l).
Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione
Toscana - Modifiche alla Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32,
(testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e
mercato del lavoro - Disciplina dei profili formativi e delle
modalita' organizzative dell'apprendistato con regolamento,
approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli organismi
rappresentativi delle parti sociali - Ricorso dello Stato -
Denunciato contrasto con la disciplina statale in materia di
apprendistato che prevede forme di maggior coinvolgimento delle
parti sociali nelle forme di apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione, professionalizzante e
per l'alta formazione - Violazione della competenza esclusiva dello
Stato in materia di ordinamento civile - Violazione di principi
fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro da
considerarsi standars uniformi sull'intero territorio nazionale -
Richiamo alla sent. n. 50 del 2005.
- Legge Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, art. 3, aggiuntivo
dell' art. 18-ter della Legge Regione Toscana 26 luglio 2002,
n. 32.
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. l); Decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, artt. 48, comma 4, 49 e 50.
Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione
Toscana - Modifiche alla Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32,
(testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e
mercato del lavoro - Istituzione dell'albo regionale delle agenzie
per il lavoro - Definizione dei requisiti richiesti alle agenzie
del lavoro per il regime autorizzatorio regionale, con particolare
riferimento alle competenze professionali ed ai locali per lo
svolgimento delle attivita' medesime, attraverso un successivo
regolamento della Regione stessa - Ricorso dello Stato - Denunciato
contrasto con la disciplina statale che prevede l'istituzione di un
albo nazionale e l'inserimento, previa comunicazione del rilascio
dell'autorizzazione provvisoria da parte della regione, della
iscrizione delle agenzie in apposita sezione regionale dell'albo
stesso e definisce i requisiti richiesti alle agenzie del lavoro in
relazione competenze professionali ed ai locali per lo svolgimento
delle attivita' medesime - Violazione della competenza esclusiva
dello Stato in materia di ordinamento civile - Violazione di
principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro
da considerarsi standars uniformi sull'intero territorio nazionale.
- Legge Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, art. 5, commi 1 e 2,
aggiuntivo dell'art. 20-bis, comma 1 e 2 della Legge Regione
Toscana 26 luglio 2002, n. 32.
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. l); Decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, artt. 4, comma 1, 5, comma 1, lett. c) e
6, comma 7.
Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione
Toscana - Modifiche alla Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32,
(testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e
mercato del lavoro - Previsione della disciplina, con successivo
regolamento regionale, delle modalita' per la concessione a
soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere nel
territorio regionale l'attivita' di intermediazione, di ricerca del
personale e di supporto alla ricollocazione dello stesso -
Necessita' anche per i soggetti abilitati a livello nazionale di
richiedere l'autorizzazione regionale - Ricorso dello Stato -
Denunciato contrasto con la disciplina statale che prevede
l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di
intermediazione, di ricerca del personale e di supporto alla
ricollocazione dello stesso da parte delle regioni e province
autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio - Mancata
comunicazione al Ministero del lavoro delle predette autorizzazioni
- Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di
ordinamento civile - Violazione di principi fondamentali in materia
di tutela e sicurezza del lavoro da considerarsi standars uniformi
sull'intero territorio nazionale.
- Legge Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, art. 11, lett. h),
modificativo dell'art. 32, comma 5, lett. h), della Legge Regione
Toscana 26 luglio 2002, n. 32.
- Costituzione art. 117, comma secondo, lett. l); Decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, art. 6, commi 6 e 7.
(005C0494)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 11-5-2005)
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