N. 296 ORDINANZA 7 - 19 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione penale - Sospensione condizionale della pena - Sopravvenienza di altra condanna - Revoca di diritto del beneficio - Potere discrezionale del giudice in ordine alla pena da espiare - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale, violazione dei principi di personalita' della responsabilita' penale e della funzione rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. pen., art. 168, primo comma, numero 2. - Costituzione, artt. 3 e 27, primo e terzo comma. Esecuzione penale - Sospensione condizionale della pena - Concedibilita' del beneficio per non piu' di due volte - Denunciata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale, discriminazione tra condannati, violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Questione irrilevante nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 164, quarto comma. - Costituzione, artt. 3 e 27, primo e terzo comma. (005C0797) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 27-7-2005)

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