N. 311 ORDINANZA 7 - 22 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Parlamento - Deliberazione di insindacabilita' delle opinioni espresse nell'esercizio della funzione parlamentare - Obbligo per il giudice procedente di uniformarsi alla delibera stessa - Asserito ingiustificato privilegio, disparita' di trattamento in danno delle parti che vedono sacrificate le loro pretese nel processo, inadeguatezza della fonte - Omessa motivazione in ordine ai parametri evocati - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, comma 8. - Costituzione, artt. 3, 24 e 101. (005C0825) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 27-7-2005)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.