N. 342 ORDINANZA 14 - 27 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Onere, per il ricorrente, di versare presso la cancelleria, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta - Denunciata lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e irragionevolezza della disciplina - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 2, 3 e 24. (005C0873) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 3-8-2005)

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