N. 345 SENTENZA 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Oggetto del giudizio - Intervenuta abrogazione della disposizione censurata - Integrale trasfusione in altra disposizione - Trasferimento della questione. Parametri - Indicazione nel solo dispositivo dell'ordinanza - Preclusione all'esame delle censure relative. Interventi in giudizio - Soggetti che non sono parti nel giudizio a quo - Titolarita' di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Necessita' - Ordinanza allegata di inammissibilita' e ammissibilita' degli interventi dispiegati nel giudizio di costituzionalita'. Brevetti, marchi e privative industriali - Certificato complementare di protezione per i prodotti medicinali - Riduzione della durata in vista del riallineamento con la disciplina comunitaria - Criteri di ricalcolo - Denunciato contrasto con il principio dell'affidamento e, nei limiti di questo, del principio di retroattivita', lesione della liberta' di iniziativa economica e del diritto di proprieta', irragionevolezza - Questione sollevata dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi - Manifesta carenza di giurisdizione del giudice rimettente - Inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 61, commi 4 e 5. - Costituzione, artt. 3, 41 e 42. (005C0876) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 3-8-2005)

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