Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Infrazione comportante la sospensione della
patente - Decurtazione del punteggio attribuito alla patente di
guida - Mancata identificazione del conducente - Imputazione al
proprietario del veicolo, salva comunicazione a discolpa -
Denunciata natura eventuale e intermittente della sanzione,
disparita' di trattamento tra proprietari dei veicoli, tra persone
giuridiche e persone fisiche, irragionevolezza, lesione della
liberta' personale, della liberta' di circolazione, del diritto di
difesa, del principio della personalita' della responsabilita'
penale, della liberta' di iniziativa economica, del principio di
imparzialita' dell'amministrazione - Sopravvenuta dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della disposizione censurata -
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-bis, comma 2, introdotto
dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e
modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b) del d.l.
27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge
1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113.
(005C0883)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 3-8-2005)
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