N. 352 ORDINANZA 15 - 29 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Infrazione comportante la sospensione della patente - Decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida - Mancata identificazione del conducente - Imputazione al proprietario del veicolo, salva comunicazione a discolpa - Denunciata natura eventuale e intermittente della sanzione, disparita' di trattamento tra proprietari dei veicoli, tra persone giuridiche e persone fisiche, irragionevolezza, lesione della liberta' personale, della liberta' di circolazione, del diritto di difesa, del principio della personalita' della responsabilita' penale, della liberta' di iniziativa economica, del principio di imparzialita' dell'amministrazione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b) del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 13, 16, 24, 27, 41, 97 e 113. (005C0883) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 3-8-2005)

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