N. 388 SENTENZA 11 - 14 ottobre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Questioni proposte dallo Stato nei confronti di legge regionale - Sopravvenuta abrogazione della norma interposta e di quella contenente il principio fondamentale asseritamene violato - Entrata in vigore della disposizione abrogatrice successivamente alla proposizione del ricorso - Incidenza sul giudizio - Esclusione. - Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, artt. 2, commi 2 e 8, 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, lettera b). - Costituzione, artt. 9, 117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo, 118; d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 97. Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Ricorso dello Stato - Dedotta violazione degli artt. 9 e 118 Cost. - Mancata contestazione del fatto che la Regione abbia legiferato sui tratturi - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, artt. 2, commi 2 e 8, 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, lettera b). - Costituzione, artt. 9 e 118. Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Previsione della formazione di un piano comunale dei tratturi e della regolamentazione delle aree tratturali di interesse archeologico da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza archeologica - Parere vincolante delle Soprintendenze in ordine al contenuto del piano - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, art. 2, commi 2 e 8. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s). Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Previsione della possibilita' per la Giunta Regionale, acquisito il parere favorevole della Soprintendenza archeologica, di autorizzare la realizzazione da parte di enti pubblici di opere pubbliche e di pubblico interesse nelle aree tratturali indicate e definite di interesse archeologico Previsione della sanatoria delle opere abusivamente eseguite successivamente all'imposizione del vincolo archeologico, previo parere della Soprintendenza archeologica - Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali e in materia di ordinamento penale - Natura vincolante di tutti i pareri delle Soprintendenze previsti dalla legge regionale - Carattere aggiuntivo della sanatoria ed effetto sostitutivo solo rispetto al prezzo - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, art. 3, commi 2 e 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lettere l) e s). Beni culturali ed ambientali - Beni demaniali di interesse archeologico - Norme della Regione Puglia - Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi - Previsione della possibilita' che i tronchi tratturali possano essere alienati a favore del soggetto utilizzatore, comunque possessore alla data di entrata in vigore della legge Ricorso dello Stato - Denunciata invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, ovvero lesione della competenza legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali - Applicabilita' della disposizione a beni privi della caratteristica di tratturo - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Puglia del 23 dicembre 2003, n. 29, art. 4, comma 1, lettera b). - Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo; d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, art. 2; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 97. (005C1065) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 19-10-2005)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.