Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Professioni - Norme della Regione Toscana - Disposizioni regionali in
materia di libere professioni intellettuali - Costituzione da parte
di Ordini e Collegi professionali di propri coordinamenti regionali
dotati di autonomia organizzativa e finanziaria - Attribuzione ai
predetti coordinamenti del potere di promuovere attivita' di
formazione ed aggiornamento professionale - Disciplina
dell'istituzione e della composizione della Commissione regionale
delle professioni e delle associazioni professionali di cui possono
far parte tanto i rappresentanti dei coordinamenti regionali quanto
associazioni professionali - Invasione della competenza esclusiva
statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Illegittimita'
costituzionale - Illegittimita' costituzionale in via
consequenziale, delle restanti disposizioni della legge regionale
impugnata (art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 27).
- Legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50, artt. 2, 3 e
4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera g) e (artt. 33 e
117, secondo comma, lettera l).
(005C1117)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 9-11-2005)
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