N. 405 SENTENZA 24 ottobre - 3 novembre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Professioni - Norme della Regione Toscana - Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali - Costituzione da parte di Ordini e Collegi professionali di propri coordinamenti regionali dotati di autonomia organizzativa e finanziaria - Attribuzione ai predetti coordinamenti del potere di promuovere attivita' di formazione ed aggiornamento professionale - Disciplina dell'istituzione e della composizione della Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali di cui possono far parte tanto i rappresentanti dei coordinamenti regionali quanto associazioni professionali - Invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Illegittimita' costituzionale - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale, delle restanti disposizioni della legge regionale impugnata (art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 27). - Legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50, artt. 2, 3 e 4. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera g) e (artt. 33 e 117, secondo comma, lettera l). (005C1117) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 9-11-2005)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.