N. 411 ORDINANZA 24 ottobre - 3 novembre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo che non indichi i dati dell'effettivo trasgressore - Denunciata introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva estranea al vigente sistema sanzionatorio penale e amministrativo - Violazione del principio di uguaglianza, della liberta' di circolazione e del diritto di difesa - Irragionevolezza - Imposizione di un obbligo di denuncia lesivo del diritto di difesa e del diritto al silenzio - Discriminazione fra proprietari (a seconda che siano muniti o meno di patente e che si tratti di persone fisiche o giuridiche) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale parziale della norma censurata e modifica legislativa della stessa - Restituzione degli atti ai remittenti. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis, comma 2, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 16, 24 e 27. Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Poteri del giudicante - Impossibilita' di escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie e la decurtazione dei punti dalla patente in caso di rigetto del ricorso o quando l'accertamento dell'infrazione non sia stato contestato e sia avvenuto il pagamento in misura ridotta - Denunciata violazione del diritto di difesa e irragionevolezza - Lamentata disarmonia rispetto ad altre previsioni (concernenti la commisurazione giudiziale delle sanzioni e il libero convincimento del giudice) - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi del pieno sviluppo della persona - Sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti ai remittenti. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 8, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 3, 16, 24 e 27. (005C1123) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 9-11-2005)

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