N. 460 SENTENZA 14 - 23 dicembre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Magistrati membri del tribunale che ha emesso la sentenza dichiarativa di fallimento - Obbligo di astenersi dal giudizio di opposizione ex art. 18 della legge fallimentare - Mancata previsione - Denunciata incidenza sulla terzieta' ed imparzialita' del giudice e lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Questione sollevata sulla base dell'erronea affermazione dell'esistenza di un diritto vivente - Natura impugnatoria del procedimento di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento - Configurabilita' di detta fase come «altro grado del processo» - Conseguente sussistenza dell'obbligo di astensione ex art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il giudice che abbia partecipato alla decisione relativa alla dichiarazione di fallimento nel giudizio di opposizione - Necessita' di far valere la mancata astensione con la ricusazione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. - Cod. proc. civ., art. 51, primo comma, n. 4. - Costituzione arrt. 24 e 111. (005C1232) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 28-12-2005)

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