Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice -
Magistrati membri del tribunale che ha emesso la sentenza
dichiarativa di fallimento - Obbligo di astenersi dal giudizio di
opposizione ex art. 18 della legge fallimentare - Mancata
previsione - Denunciata incidenza sulla terzieta' ed imparzialita'
del giudice e lesione del diritto alla tutela giurisdizionale -
Questione sollevata sulla base dell'erronea affermazione
dell'esistenza di un diritto vivente - Natura impugnatoria del
procedimento di opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento - Configurabilita' di detta fase come «altro grado del
processo» - Conseguente sussistenza dell'obbligo di astensione ex
art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il giudice che
abbia partecipato alla decisione relativa alla dichiarazione di
fallimento nel giudizio di opposizione - Necessita' di far valere
la mancata astensione con la ricusazione - Non fondatezza, nei
sensi di cui in motivazione, della questione.
- Cod. proc. civ., art. 51, primo comma, n. 4.
- Costituzione arrt. 24 e 111.
(005C1232)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 28-12-2005)
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