N. 13 ORDINANZA 11 - 20 gennaio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Citazione in appello - Notificazione al difensore non domiciliato, presso la cancelleria del giudice di primo grado - Denunciata lesione del contraddittorio - Omessa notificazione dell'ordinanza che promuove il giudizio di costituzionalita' a tutte le parti in causa - Mancanza di essenziale adempimento per l'instaurazione del giudizio di costituzionalita' - Manifesta inammissibilita' della questione. - Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, e cod. proc. civ., art. 330 (in combinato disposto). - Costituzione, artt. 3, 24 e 111; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, quarto comma. (006C0035) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 25-1-2006)

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