Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Citazione in appello - Notificazione al
difensore non domiciliato, presso la cancelleria del giudice di
primo grado - Denunciata lesione del contraddittorio - Omessa
notificazione dell'ordinanza che promuove il giudizio di
costituzionalita' a tutte le parti in causa - Mancanza di
essenziale adempimento per l'instaurazione del giudizio di
costituzionalita' - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, e cod. proc. civ.,
art. 330 (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111; legge 11 marzo 1953, n. 87,
art. 23, quarto comma.
(006C0035)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 25-1-2006)
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