Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della
professione - Ritenuta esclusione, in base a supposto diritto
vivente, dell'obbligo di motivare i giudizi espressi dalle
commissioni esaminatrici - Lamentata irragionevolezza, compressione
del diritto di difesa, contrasto con la tutela giurisdizionale
contro gli atti della pubblica amministrazione e con il principio
di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione
- Impropria attivazione del giudizio di legittimita'
costituzionale, al fine di ottenere l'avallo della Corte a favore
di una determinata interpretazione della norma censurata -
Manifesta inammissibilita' della questione.
- Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (come novellato dal decreto-
legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 luglio 2003, n. 180), artt. 23, quinto comma, 24, primo
comma, e 17-bis, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 98 e 113.
(006C0058)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 1-2-2006)
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