N. 28 ORDINANZA 23 - 27 gennaio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Ritenuta esclusione, in base a supposto diritto vivente, dell'obbligo di motivare i giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici - Lamentata irragionevolezza, compressione del diritto di difesa, contrasto con la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione e con il principio di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione - Impropria attivazione del giudizio di legittimita' costituzionale, al fine di ottenere l'avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilita' della questione. - Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (come novellato dal decreto- legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180), artt. 23, quinto comma, 24, primo comma, e 17-bis, secondo comma. - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 98 e 113. (006C0058) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 1-2-2006)

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