N. 107 SENTENZA 8 - 17 marzo 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione in giudizio - Presidente della Giunta regionale del Lazio e parti private del giudizio principale che hanno depositato «atti di adesione» - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilita'. Imposte e tasse - Norme della Regione Lazio - Tassa e soprattassa di rinnovo della concessione regionale di costituzione di azienda faunistico-venatoria - Aumento del cento per cento a far data dal 1° gennaio 1996 - Denunciato superamento dei limiti previsti dalla norma statale, con violazione del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni - Erronea interpretazione della norma interposta - Non fondatezza della questione. - Legge Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 9, art. 1, comma 1 (come sostituito dall'art. 1 della legge Regione Lazio 20 marzo 1995, n. 10) e comma 2. - Costituzione, artt. 117 e 119, nel testo anteriore alla legge costituzionale n. 3 del 2001; legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 3, comma 5, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, modificato, a sua volta, dall'art. 4, comma 2, del d.l. 31 ottobre 1990, n. 310 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403). (006C0241) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 22-3-2006)

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