N. 164
ORDINANZA (Atto di promovimento)
20 febbraio 2006
Ordinanza emessa il 20 febbraio 2006 dal tribunale di Parma nel
procedimento civile vertente tra Parmalat S.p.a. in amministrazione
straordinaria ed altra contro Credit Suisse First Boston
International
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza - Imprese insolventi ammesse alla procedura in base alla
c.d. «legge Marzano» (d.l. 347/2003, convertito con modifiche nella
legge 39/2004) - Esercizio delle azioni revocatorie da parte del
Commissario straordinario - Proponibilita' pur in presenza di
autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione
dell'impresa - Lesione dei principi di eguaglianza e di
ragionevolezza - Ingiustificata deroga al regime della c.d. «legge
Prodi bis», che esclude l'esercizio delle revocatorie nella fase di
risanamento dell'impresa - Irragionevole disparita' di trattamento
fra terzi destinatari di azioni revocatorie, nonche' fra imprese in
stato di insolvenza (a seconda che la procedura di a. s. sia
avviata su iniziativa dei creditori o su iniziativa
dell'imprenditore rivolta al Ministro) - Incompatibilita' con la
finalita' di ristrutturazione dell'impresa, pur se attuata mediante
concordato con assunzione - Contrasto con la disciplina quadro
della «legge Prodi bis», con il diritto vivente e con la dottrina
maggioritaria - Violazione del principio costituzionale di libera
concorrenza - Discriminazione fra le imprese operanti nel mercato -
Irragionevole possibilita' di forme di finanziamento forzoso a
favore delle imprese in crisi - Richiamo alla sentenza n. 379/2000
della Corte costituzionale.
- Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modifiche
nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 (come modificato dal decreto
legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito con modifiche nella legge
5 luglio 2004, n. 166, e dal decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito con modifiche nella legge 29 aprile 2005, n. 71),
art. 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 41; decreto legislativo 8 luglio 1999,
n. 270, artt. 49 e 78.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza - Imprese insolventi ammesse alla procedura in base alla
c.d. «legge Marzano» (d.l. 347/2003, convertito con modifiche nella
legge 39/2004) - Esercizio delle azioni revocatorie da parte del
Commissario straordinario - Computo dei termini relativi al c.d.
periodo sospetto stabiliti dalla sez. III del capo III del titolo
II della legge fallimentare - Prevista decorrenza dalla data di
emanazione del decreto ministeriale di ammissione dell'impresa alla
procedura di a. s. e di nomina del Commissario - Prevista
applicabilita' di tale disposizione anche nei casi di conversione
della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento -
Irragionevole e ingiustificata diversita' rispetto al regime della
c.d. «legge Prodi bis», che fa decorrere il «periodo sospetto»
dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
- Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modifiche
nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 (come modificato dal decreto
legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito con modifiche nella legge
5 luglio 2004, n. 166, e dal decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito con modifiche nella legge 29 aprile 2005, n. 71),
art. 6, comma 1-ter.
- Costituzione, art. 3; decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
art. 49, comma 2.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza - Imprese insolventi ammesse alla procedura in base alla
c.d. «legge Marzano» (d.l. 347/2003, convertito con modifiche nella
legge 39/2004) - Esercizio delle azioni revocatorie da parte del
Commissario straordinario pur in presenza di autorizzazione
all'esecuzione del programma di ristrutturazione dell'impresa -
Possibilita' per i soccombenti in revocatoria di far valere il
corrispondente diritto di credito nei confronti della procedura in
caso di approvazione di concordato - Esclusione, essendo la
sentenza di approvazione produttiva di effetti rispetto ai soli
creditori per fatto anteriore all'apertura della procedura di a. s.
- Sostanziale espropriazione del credito spettante ex art. 71 della
legge fallimentare.
- Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modifiche
nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 (come modificato dal decreto
legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito con modifiche nella legge
5 luglio 2004, n. 166, e dal decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito con modifiche nella legge 29 aprile 2005, n. 71),
combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10.
- Costituzione, art. 42; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 71.
(006C0465)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 7-6-2006)
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