Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada -
Trattamento sanzionatorio - Identita' di sanzioni pecuniarie
indipendentemente dalle condizioni economiche del trasgressore -
Lamentata violazione del principio di eguaglianza e disparita' di
trattamento fra sanzionati abbienti e non abbienti - Questione
estranea al giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'.
- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 202, comma 1, e 204, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada -
Trattamento sanzionatorio - Identita' di sanzioni, pecuniarie ed
accessorie, indipendentemente dalle condizioni economiche del
trasgressore e dalla circostanza che si tratti di utente
occasionale della strada ovvero di professionista - Lamentata
violazione del principio di eguaglianza nonche' disparita' di
trattamento fra cittadini abbienti e non abbienti -
Discrezionalita' del legislatore nella determinazione degli
illeciti e del relativo trattamento sanzionatorio - Presenza
nell'ordinamento di rimedi diretti a consentire anche al non
abbiente la possibilita' di agire in giudizio senza aggravi
economici - Manifesta infondatezza della questione.
- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, commi 7 e 8,
introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003,
n. 151 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214).
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(006C0652)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 19-7-2006)
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