N. 292 ORDINANZA 3 - 14 luglio 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Trattamento sanzionatorio - Identita' di sanzioni pecuniarie indipendentemente dalle condizioni economiche del trasgressore - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e disparita' di trattamento fra sanzionati abbienti e non abbienti - Questione estranea al giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'. - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 202, comma 1, e 204, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 24. Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Trattamento sanzionatorio - Identita' di sanzioni, pecuniarie ed accessorie, indipendentemente dalle condizioni economiche del trasgressore e dalla circostanza che si tratti di utente occasionale della strada ovvero di professionista - Lamentata violazione del principio di eguaglianza nonche' disparita' di trattamento fra cittadini abbienti e non abbienti - Discrezionalita' del legislatore nella determinazione degli illeciti e del relativo trattamento sanzionatorio - Presenza nell'ordinamento di rimedi diretti a consentire anche al non abbiente la possibilita' di agire in giudizio senza aggravi economici - Manifesta infondatezza della questione. - D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, commi 7 e 8, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214). - Costituzione, artt. 3 e 24. (006C0652) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 19-7-2006)

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